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Corte di cassazione: cosa succede se un amico di “aiuta” sul lavoro?

Hai un’azienda. Un amico ti sta facendo, a titolo di favore, un “lavoretto” A cosa vai incontro?

TI RACCONTO UN CASO REALMENTE ACCADUTO, sul quale si è espressa la Corte di Cassazione con Sentenza numero 18396 del 11/4/2017.

Immagina un cantiere edile di un fabbricato adibito a civile abitazione. Accedono i Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro. Viene trovato un fabbro, titolare di una impresa artigiana, intento nel liberare l’area del cantiere da calcinacci. Questa persona non stava utilizzando mezzi o strumenti di lavoro propri e non era intestatario di veicoli propri normalmente necessari per lo svolgimento dei lavori edili. Come andrà a finire?
NEL VIDEO IL SEGUITO.
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Il legale rappresentate della società che eseguiva i lavori edili in quel cantiere è stato condannato ad una pena di 3500 euro di ammenda per aver tollerato e comunque non impedito che operasse in cantiere un lavoratore senza aver provveduto alla sua formazione ed alle visite mediche.

Il titolare dell’impresa edile ha ricorso in Cassazione per l'annullamento della sentenza. Perché?

Il ricorrente ha eccepito su questi punti:
1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non poteva essere dimostrata dal semplice fatto che il fabbro in questione fosse impegnato nella rimozione di alcuni calcinacci
2) Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che questo fantomatico lavoratore si era solo sentito in dovere morale di aiutare l'imputato, che lo aveva condotto in cantiere nella prospettiva (poi non attuata) di coinvolgerlo nei lavori come fabbro.

Praticamente, questa persona stava "aiutando" in modo del tutto spontaneo, forse sperando di essere assunto o incaricato di un lavoro come artigiano (fabbro, appunto).

Al di là delle letture e delle interpretazioni di quanto dichiarato da tutti i soggetti coinvolti, che come potete immaginare hanno posizioni leggermente diverse...Ciò che conta sono due principi ribaditi dalla suprema corte nel respingere il ricorso:
1. Se non vi è totale autonomia di organizzazione e di mezzi non è un appalto, ma lavoro subordinato (o dipendente). Quindi il fabbro non poteva essere considerato un artigiano a lavoro in regime di appalto
2. Di conseguenza, sono considerati lavoratori subordinati tutti coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto, prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui. ANCHE A MERO TITOLO DI FAVORE!

Attenzione!
Se un tuo amico ti viene a dare una mano e tu hai un’azienda…diventi il suo datore di lavoro.
Da qui discende l’applicazione, anche a suo favore, delle norme di sicurezza (formazione, visite mediche, ecc.)

Indipendentemente da quello che tu, o il tuo amico, potrete dichiarare…

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