Appalti. Potresti avere un dipendente senza saperlo!
Nella piccola realtà imprenditoriale (e non solo) si ricorre spesso a collaborazioni più o meno estemporanee e più o meno continuative tra diverse imprese o tra imprese e lavoratori autonomi, detti anche "artigiani".
In pratica: hai preso un appalto; non hai forza lavoro sufficiente; la cosa più ovvia ed immediata che ti viene in mente è: "mi faccio aiutare". Da chi? Da chi ha una partita IVA, che quindi non devi assumere, per cui non devi pagare "i contributi", con il quale concordi un prezzo (generalmente a giornata o anche a corpo). In concreto accade che, siccome il lavoro è tuo ed il cliente è tuo, sei tu ad esercitare il potere direttivo sul lavoro. E, di fatto, l'artigiano tuo collaboratore non fa altro che eseguire quanto da te stabilito.
Come lo paghi? Facile. Ti fa una fattura per l'importo concordato. Tutto a posto.
E invece no. Si tratta, di fatto, di fornitura o somministrazione di manodopera.
Questo pone problemi rilevanti: la fornitura di manodopera esterna è un appalto o no?
Come rappresentato, molte imprese, per far fronte a specifiche esigenze lavorative, collaborano con artigiani, spesso lavoratori autonomi, che forniscono la forza lavoro necessaria. Frequentemente tali collaborazioni sono consolidate e continuative nel tempo.
Non volendo addentrarci in una materia giuslavoristica, definiremo solo alcuni concetti di base inerenti gli appalti genuini (genuino significa "buono", ”a norma”).
La nozione di appalto è definita nell'art 1655 c.c.
“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Per distinguere l'appalto genuino dalla somministrazione di lavoro, leggiamo invece l'art. 29 D.Lgs 276/2006
"Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa."
Quindi il VERO appaltatore deve:
1) Avere una adeguata organizzazione di mezzi
2) Assumersi il rischio di impresa
Cosa significa questo
Uno degli elementi più qualificanti dell’appalto genuino è che i lavoratori devono sottostare al potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore, non del committente dell’appalto (o del subappalto).
Inoltre, l’appaltatore deve essere dotato di una organizzazione di impresa che non fornisca solo la manodopera (in concreto), ma che si assuma il rischio economico della realizzazione dell’opera prevista nel contratto.
Altrimenti verrebbe meno il concetto stesso di appalto.
E sarebbe quindi un appalto NON GENUINO, o "illecito" o - ancor peggio - "fraudolento". Con le disastrose conseguenze che potrete ben immaginare.
Effettivamente, tutto ciò appare anacronistico: il mercato chiede manodopera qualificata, snella e facilmente intercambiabile.
D'altra parte, il legislatore pone dei vincoli e definisce il concetto di “appalto illecito e fraudolento”...
Quindi: Il pagamento degli artigiani “a giornata”? Lasciate perdere.
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