Corsi › Sicurezza sul Lavoro › Aggiornamento per singoli rischi: Autoriparatori – Il rischio cancerogeno
Corso
Aggiornamento per singoli rischi: Autoriparatori – Il rischio cancerogeno
Quadro normativo
Valido come aggiornamento ai sensi dell’art. 37, comma 1 e 2, Accordo Stato Regioni 21/12/2011. Valido come formazione specifica dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.Lgs 81/2008.
Durata
1 ora
Destinatari
Lavoratori, dirigenti e preposti che operano nel settore dell’autoriparazione. Questi soggetti sono tenuti ad effettuare un aggiornamento periodico della propria formazione, almeno ogni 5 anni, secondo l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011. Inoltre L’art.3, comma 3 del decreto - e titoli successivi al primo - stabilisce che i lavoratori debbano ricevere formazione sull’esposizione a rischi specifici, relativi alla propria attività.
Tematiche
Con il Decreto Interministeriale del 11 febbraio 2021, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute recepiscono le Direttive UE specifiche e aggiornano gli allegati XLII (elenco sostanze, miscele e processi) e XLIII (valori limite di esposizione professionale) del D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Questo decreto identifica come cancerogene anche le emissioni dei gas di scarico dei motori diesel e gli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna. Ciò significa che tutti gli autoriparatori che hanno svolto il corso di formazione specifica di base devono integrare le loro conoscenze con un aggiornamento dedicato a questa tematica.
L’importanza e l’urgenza di intervenire in merito risulta chiara in questo Documento sul rischio cancerogeno, che include una scheda operativa con le principali misure da adottare da parte delle aziende di autoriparazione. Kattedra offre un corso esclusivo su questo argomento, che prende in esame il rischio e le relative misure di prevenzione e protezione. Il corso è valido sia come formazione specifica per il rischio cancerogeno che come aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.
Attestato
L’attestato è valido ai sensi e per gli usi relativi all’art.37, comma 14, D.Lgs 81 del 09/03/2008.