La FAD Asincrona è Vietata?

da | Giu 8, 2022 | Blog | 0 commenti

La FAD Asincrona è Vietata?

https://youtu.be/sG-Sh1d7fP0

Recentemente è stata promulgata la Legge n. 52 del 19 maggio 2022.

In particolare, l’art. 9-bis prevede quanto segue:

“Art.  9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro). 

 1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.

Molti, dalla lettura dell’articolo citato, hanno desunto un implicito divieto all’e-learning asincrono. Con questo si intende i corsi online nei quali il corso è registrato ed il discente può accedere in qualsiasi momento, pur se nel rispetto di determinati standard normativi.

Le cose però non stanno in questi termini.

 

Cosa significa e cosa non significa questo articolo?

Cosa non significa

La risposta è semplice. Non significa che la FAD asincrona sia vietata. Punto. La FAD asincrona è stata regolamentata (sotto il nome di e-learning) con l’allegato II dell’Accordo Stato Regioni 7/7/2016. Accordo che è ancora in vigore. Stop.

E quindi? Cosa significa l’articolo?

La frase incriminata, oggetto di confusione (confusione? Che strano…), è la seguente: “la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona

Per comprendere cosa significa, basta tornare indietro di un paio d’anni.

Due anni nei quali, per chi non se ne fosse accorto, il mondo è cambiato. Totalmente.

Ripercorriamo qualche tappa

  • 03/03/2020

Inizia il lockdown

  • 14/03/2020

Viene siglato il protocollo anti-Covid che regolamenta le attività lavorative. Il nome è più lungo, ma ci siamo capiti. Questo protocollo:

  • Sospendeva la formazione in aula
  • Rinviava gli aggiornamenti, ma non la formazione iniziale
  • Autorizzava, temporaneamente, l’uso della videoconferenza

Di conseguenza, se (perdonate la ripetizione): 

  1. La formazione in aula viene sospesa
  2. Alcuni corsi vengono rinviati (ad esempio i corsi di aggiornamento), ma l’obbligo di formazione iniziale resta ancora in vigore
  3. Viene reso possibile l’uso della videoconferenza…

…implicitamente, la formazione in videoconferenza diventa l’unico metodo disponibile, e quindi obbligatorio.

  • 04/05/2020

Viene pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una nota che conferma, esplicitamente, l’uso temporaneo della videoconferenza per tutto il periodo dell’emergenza. Ripetiamo: Temporaneo, per tutto il periodo di emergenza.

Apriamo qui una breve parentesi

Anche se nei mesi successivi le aule sono state riaperte, coloro i quali hanno sperimentato la modalità formativa offerta dalla FAD sincrona ne hanno riscontrato notevoli benefici, in particolare in termini organizzativi, sia per l’ente di formazione o il docente, che per i discenti stessi.

Indubbiamente, abbattere le distanze geografiche e smaterializzare il luogo fisico ove avviene il corso porta con sé vantaggi oggettivi, anche nei termini di maggiore fattibilità e quindi fruibilità della formazione, che possono peraltro tradursi – perché no – in una migliore prevenzione.

Per maggiori informazioni sui benefici dell’e-learning leggi questo articolo.

  • 01/04/2022

Termina lo stato di emergenza. Tale circostanza, determina una sorta di “panico generalizzato” rispetto alla possibilità di continuare a impiegare la videoconferenza nell’ambito della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ecco quindi che si genera un gran fermento tra le istituzioni parastatali.

Prima le associazioni per la formazione che, basandosi sull’interpretazione giuridica di disposizioni normative e Accordi Stato Regioni precedenti, si dichiarano favorevoli all’uso della videoconferenza. Spesso fornendo proprie indicazioni organizzative.

Poi la circolare INL n. 02/2022 che ritiene la videoconferenza ammissibile per la “componente di base e trasversale”.

Ma concretamente, nonostante tali pareri, non vi era stata ancora alcuna conferma formale.

Ecco quindi che, evidentemente, l’art. 9-bis è stato inserito nella Legge 19/05/2022 semplicemente per regolamentare una bolla, di non poco conto, che si era creata durante il Covid.

Il titolo di questa Legge, infatti, è: “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.” E qui il cerchio si chiude. 

In Conclusione

Per inciso, c’è da ricordare che queste misure saranno valide fino all’adozione dell’Accordo di cui all’art. 37 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 81/2008, ossia il tanto agognato Accordo Stato Regioni che dovrà unificare la regolamentazione della formazione.

Tra le regole che chi si occupa di formazione dovrebbe attendere con ansia, vi è anche l’indicazione di come si potrà erogare formazione in videoconferenza. Ossia quali caratteristiche tecniche dovrà avere la piattaforma impiegata. 

Al riguardo già molti Enti si sono espressi (ANPAL, Vigili del Fuoco, INAIL).

Per sapere di più sui requisiti tecnici della videoconferenza leggi questo articolo.

L’e-learning asincrono è quindi vietato? No. L’art. 9-bis ha nulla a che vedere con l’e-learning asincrono.

L’e-learning asincrono deve essere vietato? A ognuno le proprie considerazioni.

Einstein affermò che “Il progresso tecnologico è come un’ascia nelle mani di un criminale patologico”. 

La domanda che dovresti porti, quindi, è la seguente: sei tu un criminale patologico?

Ci sono corsi e piattaforme ben fatti. Altri corsi ed altre piattaforme criminali.

Ma a scegliere, in fondo, sei tu.

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