FAD Sincrona per La Sicurezza sul Lavoro. Cosa Sta Per Cambiare?

da | Ott 13, 2022 | Blog | 0 commenti

Introduzione

Nullum crimen sine lege” o “ignorantia legis non excusat”?

Quale di questi due principi giuridici dovrebbe essere applicato alla FAD sincrona, in particolare quella relativa alla sicurezza sul lavoro?

Sia chiaro: non intendo darne una interpretazione da giurista, qualifica che non mi appartiene.

Tuttavia, esiste un problema di fondo. Sebbene l’art. 9-bis della Legge 52/2022 abbia chiarito una volta per tutte cosa si può somministrare in videoconferenza (cioè tutta la formazione al pari dell’aula fisica, ad eccezione delle parti pratiche dei corsi), formalmente nessuno si è pronunciato sul come farlo, ossia quali tecnologie (e quindi quali piattaforme) sia necessario impiegare per erogare tale formazione in modo valido.

Tutto ciò evoca il “nullum crimen sine lege”: il contesto in cui beatamente ed in assenza di una specifica regolamentazione, ognuno interpreta e agisce come vuole senza poter essere accusato di nulla.

E questo, ben inteso, accade a tutti i livelli. Dall’ultimo dei formatori, ai più alti enti di controllo che – peraltro – non hanno né benchmark consolidati né strumenti operativi e informatici per attuare una più approfondita verifica dell’effettività della formazione.

Non si legga quindi questa introduzione come un’accusa. Anzi, è da considerarsi più che altro una giustificazione erga omnes.

Stiamo attenti però. Non durerà ancora molto. La “pacchia” (per chi dovesse considera tale) sta per finire.

Perché?

Perché, qualora non vi fossimo già inconsapevolmente dentro con tutte le scarpe, stiamo comunque per entrare nel campo dell’ “ignorantia legis non excusat”. 

Un documento tecnico infatti è passato quasi in sordina: le Linee di Indirizzo INAIL per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 3 marzo 2021.

Già chi scrive ha avuto modo di esprimersi su questo ed altri documenti tecnici sullo stesso tema (come, ad esempio, le Linee guida ANPAL del 28/12/2020 e la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 14/12/2020).

Negli ultimi mesi però, pare che Linee di indirizzo INAIL abbiano fatto dei significativi passi in avanti nelle dovute sedi istituzionali. A seguito, come sembra, dell’indenne passaggio in Commissione Consultiva, tali Linee guida potrebbero costituire il nuovo standard per la formazione in Videoconferenza che si ipotizza venga integrato, senza sostanziali modifiche, all’interno del “nuovo” Accordo Stato Regioni per la formazione che tutti stiamo attendendo come previsto dalla L. 215/2021 ad integrazione dell’ art. 37 D.Lgs 81/2008.

L’accordo non è ancora stato approvato ed attualmente è in fase di stesura. Ma il varo è previsto per il 2023. Che è dietro l’angolo.

Vediamo quindi come potrebbe cambiare la formazione in videoconferenza, in applicazione delle previsioni ivi contenute, in modo da essere pronti. Analizziamo alcuni punti salienti delle Linee di Indirizzo.

Le Linee di indirizzo INAIL per la formazione in videoconferenza sincrona

A. La premessa

Per sua natura, le premesse non forniscono indicazioni tecniche. Nonostante ciò, l’indirizzo che qui viene dato è molto chiaro ed utile alla comprensione di un mondo in rapida evoluzione. “È necessario che siano rispettati determinati requisiti di carattere organizzativo e tecnologico per rendere efficace l’azione formativa e conformarsi agli obblighi previsti dalla legislazione in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro”.

Viene anticipato che nella FAD sincrona si deve allineare a specifici requisiti organizzativi e tecnologi, in rottura con prassi abitualmente in uso tra alcuni formatori e potenzialmente non conformi.

Infatti, di seguito gli autori del documento affermano che “si assiste ad uno sviluppo sostenuto di piattaforme dedicate alla formazione a distanza di tipo sincrono con funzionalità avanzate audio, video e multimediali che permettono una elevata efficacia dell’azione formativa, la tracciabilità e trasparenza della fruizione e delle verifiche, elevati standard di interazione e usabilità”.

Come dire: strumenti conformi ed efficaci esistono e devono essere impiegati. Strumenti che consentono, tra le altre cose, la tracciabilità e la trasparenza sia della fruizione che delle verifiche.

Attenzione. Questo è un punto cruciale. Non si tratta dei soli log di accesso ed uscita dei partecipanti relativi alla fruizione. Ma anche di garantire un controllo tecnologico delle verifiche di apprendimento che, come sappiamo, oltre ad essere obbligatorie, costituiscono una delle prove a sostegno sia dell’effettività della formazione che della sua efficacia, concetto peraltro fortemente rafforzato dalle modifiche introdotte dalla già citata Legge 215/2021.

Infine, con più di un anno di anticipo rispetto all’art. 9-bis della Legge 52/2022, sempre in premessa, si scoglie definitivamente l’amletico dubbio: la videoconferenza è da equiparare all’aula o all’e-learning asincrono? Perché, in quest’ultima ipotesi, il novero dei possibili corsi erogabili si restringerebbe ai soli riassunti dalla tabella allegato V dell’Accordo Stato Regioni 7/7/2016. Le linee guida ammettono invece onestamente che si assiste ad una evoluzione delle abitudini digitali degli utenti. In tale quadro, la videoconferenza (al netto delle prove pratiche che dovranno comunque tenersi in presenza fisica) è a tutti gli effetti da equipararsi all’aula.

Il formatore, quindi, dovrà dotarsi di idonei strumenti per essere al passo con i tempi ed espandere la propria offerta formativa anche nel “mondo online”.

B. I requisiti di carattere organizzativo

I punti salienti di questo paragrafo sono 3.

B1. Soggetto formatore o docente?

Il primo, leggendo tra le righe, è di particolare interesse perché potrebbe limitare il campo di azione diretto dei formatori.

I soggetti formatori abilitati (all’uso dei sistemi di FAD sincrona, ndr) sono quelli riconosciuti dal D.lgs. 81/08 e degli Accordi Stato Regioni che regolano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Partendo da questo presupposto e se questa linea sarà mantenuta, sembrerebbe che, come già è accaduto in riferimento alla formazione in e-learning asincrono con l’Accordo Stato Regioni 7/7/2016 Allegato II, solo i soggetti formatori (e non direttamente i docenti formatori) saranno abilitati ad organizzare corsi in videoconferenza e a rilasciarne le attestazioni. 

A differenza dell’aula quindi, dove il docente può organizzare alcuni corsi (come la formazione lavoratori) direttamente per il tramite del datore di lavoro, qui tutto dovrebbe essere mediato da un soggetto formatore in possesso dei requisiti previsti.

Perché? Sono le stesse linee guida a rispondere. “Bisogna tenere presente che la gestione di un’aula virtuale comporta dinamiche e procedure diverse dalla gestione d’aula in presenza e dunque anche la necessità di disporre di competenze specifiche per la corretta organizzazione e gestione”. Competenze di organizzazione e gestione maggiormente complesse che afferiscono tipicamente ai soggetti formatori.

Rimaniamo comunque in attesa del testo definitivo dell’Accordo Stato Regioni, successivo al vaglio delle parti sociali che – a volte – riserva sorprese.

B2. Revisione dei progetti formativi.

I progetti formativi dovranno essere rivisti alla luce di tali esigenze, con particolare attenzione alla identificazione e sviluppo di eventuali specifiche metodologie didattiche attive”.

Ogni corso deve essere frutto di un progetto formativo che dovrà rimodularne i contenuti in modo da garantire un coinvolgimento che tiene conto del mezzo informatico impiegato. Il progetto formativo, che non dovrebbe essere una novità per chi si occupa di formazione, è parte integrante della documentazione del corso e deve fare specifico riferimento alle caratteristiche tecnologiche della piattaforma impiegata per i seguenti aspetti:

  • Gestione modalità di accesso
  • Verifica delle presenze
  • Gestione interventi dei discenti
  • Modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento
  • Gestione del materiale didattico
  • Modalità di tracciamento, certificazione e attestazione

B3. Soggetti la cui presenza deve essere garantita.

Il precedente secondo punto, inevitabilmente, lega a se stesso i contenuti del terzo punto. Ossia:

  • I docenti devono essere formati ed addestrati all’uso della piattaforma di FAD sincrona impiegata
  • È necessario che “l’accesso e registrazione dei partecipanti, la verifica e tracciamento della continuità della presenza, il monitoraggio dell’andamento dell’apprendimento, il supporto didattico al docente soprattutto nelle esercitazioni e verifiche, la gestione delle chat e del flusso di posta elettronica, e in generale tutte le modalità operative per la gestione didattica” vengano eseguite in modo da non gravare sulla capacità cognitiva che il docente deve dedicare alla formazione. A tal fine, queste funzioni possono gestite in automatico dalla piattaforma (si veda il seguito di questo articolo) o, in alternativa, tramite il supporto di un tutor (figura prevista ma non per tutte le funzioni, come il tracciamento, che dovrà comunque essere garantito dalla piattaforma stessa)
  • Risulta indispensabile la disponibilità di un esperto per la gestione di eventuali criticità nel funzionamento della piattaforma, intervenendo tempestivamente per la risoluzione di problemi di connettività, di blocchi del sistema, di interruzioni o malfunzionamenti delle funzionalità della piattaforma”. È chiaro. Dato il carattere sincrono delle attività di che trattasi, la risoluzione di ogni problema di help-desk deve essere sincrona. Chi ha sviluppato la piattaforma, o comunque chi informaticamente sia in grado di intervenire su funzioni avanzate di tipo root, deve essere disponibile a fonire supporto immediato. Affermazione di non poco conto, in quanto ciò significa non solo che il sistema deve essere progettato in modo conforme alle previsioni tecniche stabilite, ma che deve essere anche essere gestito da un team dedicato al supporto in tempo reale, specifico per attività formative certificate. Come è giusto che sia. 

Requisiti tecnici

Passiamo ora al tema di principale interesse. Quali caratteristiche tecniche devono essere garantite dalla piattaforma impiegata per la FAD sincrona?

Prima di rispondere sulla base delle indicazioni delle Linee guida, giova sottolineare un concetto che coloro che solitamente si occupano unicamente di formazione in aula fisica fanno fatica ad accettare. Ossia che il livello di conformità di un corso FAD/e-learning, sincrono o asincrono che sia, poggia idealmente su due livelli di valutazione: il contenuto (nell’ambito del quale la fanno da padrone il formatore, la sua competenza e la sua capacità relazionale ed espositiva, esattamente come nelle aule fisiche); ma anche il contenitore (la piattaforma informatica e le sue caratteristiche tecniche).

E qui “più per meno fa meno”. Ciò significa che un bravo docente all’interno di una piattaforma non a norma equivale ad un corso non a norma. O, per usare una similitudine presa a prestito da un famoso proverbio biblico, ad “un anello d’oro al naso di un maiale”.

Le Linee guida enumerano una serie di requisiti tecnici che possono essere raggruppati in:

  1. Requisiti di accesso
  2. Requisiti tecnologici
  3. Modalità operative per la gestione didattica della videoconferenza sincrona

Esaminiamoli nel dettaglio.

A. Requisiti di accesso

In merito ai requisiti di accesso, il documento dell’INAIL fornisce le seguenti indicazioni:

  1. Il soggetto formatore (plausibilmente attraverso sistemi di cui la piattaforma stessa è dotata, ndr), prima dell’iscrizione al corso, deve informare ogni discente sui requisiti hardware e software che deve avere la sua postazione per poter accedere al servizio
  2. Il discente dovrà dare riscontro circa possesso o meno di tali requisiti preliminarmente o contestualmente all’iscrizione.

Attenzione. Queste attività preliminari sono tutt’altro che banali. Ed anche se questi punti non attengono in modo diretto all’infrastruttura informatica della piattaforma ed alle sue caratteristiche, quest’ultima – se progettata in funzione delle esigenze di un centro di formazione e non come semplice strumento di streaming diretto – può essere di grande aiuto. Mi spiego meglio. La formazione per la sicurezza è un’attività che per sua natura si rivolge trasversalmente ad una pluralità di persone facenti parte di ogni categoria professionale e sociale, indipendentemente dalla sua alfabetizzazione informatica. Pertanto, ribaltare totalmente l’onere della verifica dei requisiti tecnici dei propri software e hardware per il semplice tramite di una richiesta scritta, potrebbe non essere concretamente efficace. Il partecipante, infatti, potrebbe non avere conoscenze informatiche, seppur basilari, adeguate a fornire una risposta corretta e utile allo scopo.

D’altra parte, una efficace verifica preliminare di tali requisiti è fondamentale per consentire a tutti una esperienza d’uso ottimale e per scongiurare un diffuso sovraccarico di richieste di assistenza al momento del primo accesso all’aula virtuale, in occasione della prima sessione di corso.

Il riscontro negativo di tale scenario è triplice.

Lato utente. Qualora non avesse a disposizione un terminale/dispositivo idoneo, il partecipante invitato alla sessione di corso non riuscirebbe a collegarsi con successo. E questa ipotesi non è affatto remota. È sufficiente avere un sistema operativo non aggiornato, oppure una memoria RAM insufficiente, o banalmente una webcam non compatibile o scollegata per impedire al discente di essere autorizzato o, ancor peggio, di accedere alla sessione.

Lato azienda (ossia il datore di lavoro del partecipante che non riesce ad accedere ad un corso). A cascata, in caso di inefficace verifica preliminare si crea un disagio (oltre che un danno) anche per l’azienda che aveva rimodulato la propria organizzazione produttiva in funzione della partecipazione dei propri lavoratori.

Lato aula nella sua globalità. La situazione in cui più utenti dovessero riscontrare difficoltà di accesso o sistemi non idonei alla fruizione di una lezione in videoconferenza, determina una significativa interferenza perturbativa su tutta l’aula. In questa circostanza, inevitabilmente, docente e tutor dovranno dedicare tempo e attenzioni a tutti quei partecipanti che sono riusciti ad accedere in piattaforma ma in difetto di alcuni requisiti: webcam spente o non funzionanti, insufficiente linea, con rallentamenti dovuti ad un sovraccarico nella capacità di calcolo del proprio dispositivo, ecc.

Dovranno inoltre interfacciarsi con chi chiede supporto dall’esterno della piattaforma in quanto non è riuscito ad accedere affatto.

La situazione di allineamento è critica e necessita di tempo, durante il quale l’avvio del corso viene posticipato ed i presenti in aula, che invece erano già pronti ad iniziare, sono costretti ad attendere, con tutte le conseguenze che potete immaginare.

Ecco perché la verifica preliminare dei requisiti è determinate per una user experience positiva da parte degli utenti. Per contro, è necessario riconoscere che una esperienza d’uso negativa influisce negativamente sul favorevole esito della formazione nel suo insieme.

Ed allora la tecnologia viene in aiuto.

Esistono sistemi di autodiagnosi che consentono all’utente, tramite il semplice click (o tap, se si tratta di un dispositivo touch), di verificare ogni requisito di accesso richiesto e di averne un riscontro visivo anche sotto forma di check OK/NOK. Tali sistemi possono essere integrati all’interno di alcune piattaforme che interagiscono in modo automatico con ogni partecipante invitato ad una sessione di corso attraverso un sistema di alert periodici, che invitano a procedere alla diagnosi e che restituiscono il risultato in tempo utile ad evitare il worst case scenario sopra descritto (che, in realtà, racconta una situazione che si verifica ordinariamente in molti corsi).

È chiaro che per poter operare in tal modo, la piattaforma impiegata non dovrà essere un semplice sistema di streaming diretto con accesso tramite link, ma dovrà integrare funzioni di gestione d’aula ex ante (attraverso un sistema di inviti e conferme) oltre che, eventualmente, ex post (attestati e scadenze).

B. Principali requisiti tecnologici

Le Linee Guida proseguono con l’elenco dei seguenti requisiti minimi per la gestione dei corsi che la piattaforma per la videoconferenza sincrona deve possedere.

Esaminiamoli uno ad uno. Verranno menzionati per primi i requisiti maggiormente avanzati e che, quindi, dovrebbero essere determinanti nell’orientare il formatore nella scelta di una piattaforma pienamente conforme.

1. “Presentare una modalità di accesso al corso con caratteristiche tali da consentire l’accesso solo agli iscritti autorizzati da postazione dedicata. Le modalità di accesso possono variare da piattaforma a piattaforma ma in tutti i casi deve essere assicurata la massima sicurezza da accessi non autorizzati dal soggetto formatore. Deve essere inoltre assicurata la tracciabilità degli accessi”.

Non sono ammessi quindi sistemi che consentano accessi tramite link diretto. Chi accede ad una sessione di corso deve poterlo fare previa registrazione di un proprio account identificativo ed univoco, validato dal gestore della piattaforma. Censire in tal modo gli utenti consente non solo la verifica preliminare dei requisiti di accesso già ampiamente commentata, ma anche l’inserimento di ulteriori dati (ad esempio il profilo professionale ed il settore di appartenenza) utili all’attivazione di funzioni avanzate (se disponibili in piattaforma), quali la gestione di scadenziari e avvisi di scadenze, la generazione automatica degli attestati corrispondenti ai corsi ultimati con successo, il monitoraggio delle esigenze formative e altro, al fine di creare in forma digitale una sorta di “libretto formativo del cittadino”.

Ovviamente deve essere presente un sistema di registrazione degli accessi, o più correttamente dei “log “(login, logout e ancor meglio anche le azioni di verifica presenza in continuo operate dai sistemi di tracciamento della piattaforma, come meglio specificato nel punto seguente).

2. “Permettere tecnicamente il monitoraggio e la registrazione delle presenze, con tracciatura riportante l’ora iniziale e finale del collegamento e gli eventuali abbandoni dei discenti. Tale tracciatura avrà la stessa validità del registro delle presenze utilizzato nei corsi in presenza, con la validazione del responsabile del corso o dei docenti

Buona parte della validità di un corso, sul fronte tecnologico, la si gioca qui.

Così come un corso in aula senza registro non vale nulla (e rischia di essere considerato un reato di falsificazione), un corso in FAD sincrona senza un idoneo sistema di monitoraggio e tracciatura non vale nulla (ed anch’esso può essere considerato un falso).

Monitoraggio e tracciatura (o tracciamento). Cosa significa?

Significa che in tempo reale ed in continuo, ad intervalli correttamente predeterminati, la piattaforma dovrà monitorare e registrare su un tracciato la presenza del partecipante alla sessione formativa. 

Il testo delle linee guida non entra nel merito del come questa verifica deve essere effettuata, ma è chiaro che deve essere possibilmente eseguita, mediata e memorizzata direttamente dalla piattaforma.

Non si sta affatto parlando di fantascienza. Esistono, infatti, già diverse soluzioni tecnicamente fattibili e disponibili. 

A titolo indicativo e non esaustivo ne riportiamo tre:

  1. Il controllo di tipo modale. La piattaforma, con una cadenza possibilmente definita in fase di progettazione di ogni singolo corso, chiede all’utente di confermare la propria presenza mediante l’esecuzione di un semplice comando (quale il click o il tap su un popup che viene posto in evidenza sulla finestra di fruizione del corso stesso). In caso di mancata risposta, l’evento corrispondente al fallito controllo presenza viene registrato nel tracciato dei log, ed a partire da quel momento il partecipante viene considerato assente.
  2. Il controllo di tipo ask/answer. Tale sistema è simile al modale, ma con la differenza che l’azione richiesta ai fini del controllo della presenza non è il semplice click/tap su un pulsante di conferma, ma consiste nel rispondere ad una specifica domanda correlata agli argomenti oggetto della formazione trattata fino a quel momento. In pratica, si imposta la piattaforma in modo che, in orari predefiniti calcolati a partire dall’avvio di una sessione di corso, essa proponga a tutti i partecipanti connessi un serie domande alle quali deve essere data una risposta. In caso di risposta nulla o errata il partecipante viene considerato assente. Questa tipologia di verifica, seppur sulla carta più stringente, obbliga il formatore ad attenersi fermamente ad una ferrea articolazione degli argomenti trattati. La realtà dell’aula, invece, presenta variabili differenti: potrebbe essere necessario soffermarsi maggiormente su un argomento inizialmente considerato secondario, potrebbero esservi interazioni su un tema imprevisto o richieste di approfondimento. Pertanto, considerando che tale sistema di verifica della presenza non avrebbe comunque validità ai fini della verifica dell’apprendimento, chi scrive lo ritiene più idoneo alla formazione asincrona, dove invece è assolutamente possibile predeterminare e collegare, in ogni momento, il check della presenza sotto forma di quesito al contenuto formativo condiviso.
  3. Il facial recognition, o riconoscimento del volto. Senza dubbio si tratta del sistema più avanzato, oltre che più discusso. Mentre i precedenti due metodi consentono di comprendere se “qualcuno” è presente ad un corso, il facial recognition consente di verificare “chi” è presente. Una piattaforma dotata di tale tecnologia monitora in continuo il flusso dati proveniente dalla webcam e qualora la persona si assentasse ne registrerebbe immediatamente l’evento nel tracciato dei log. Stessa cosa accadrebbe nel caso in cui la persona presente non fosse quella che si è autenticata in fase di registrazione. Relativamente alla privacy, è necessario specificare che:
    1. Le tencnologie di facial recognition trasformano i dati biometrici in modelli matematici ed è su questa base che viene effettuato il controllo di rispondenza, per cui non viene effettuata una continua registrazione delle immagini provenienti dalla webcam
    2. Ovviamente, i dati devono essere trattati, conservati e gestiti nel rispetto del GDPR
    3. L’attivazione di questo sistema deve essere opzionale ed autorizzata dagli interessati
    4. In ogni caso, è utile sottolineare che le stesse linee guida INAIL suggeriscono di registrare e mantenere agli atti i video delle sessioni d’esame (condizione ben più gravosa sotto questo profilo rispetto all’analisi comparativa di un modello matematico derivante da un’immagine). Ovviamente costituirebbe comunque un trattamento di dati biometrici. Si attendono, sul punto, eventuali ulteriori indicazioni del futuro Accordo Stato Regioni.

Pertanto, sulla base di quanto fino ad ora indicato, la verifica della conformità di un corso avviene nel modo che sinteticamente si riassume come segue:

  1. Il partecipante si autentica tramite account ed accede ad un corso solo se invitato
  2. La piattaforma registrerà e traccerà ogni login/logout dall’aula virtuale per identificare i momenti estremi della permanenza in aula (corrispondenti ad entrata ed uscita). Attenzione però. Non basta, in quanto la normativa richiede anche di monitorare ciò che accade nel mentre.
  3. Ecco quindi che, in base al sistema di monitoraggio disponibile, la piattaforma permetterà il tracciamento e la registrazione della presenza durante tutto il periodo di permanenza in aula.

Questi dati vengono collezionati sotto forma di log.

Di per sé, l’esportazione dei log di un corso è illeggibile. Si tratta di una lunghissima tabella contenente l’elenco dei dati relativi all’indirizzo IP ed all’identificativo dell’utente, codici descrittivi dell’evento registrato e orario di registrazione per ogni evento intercettato.

Per cui la piattaforma dovrà semplificare la lettura questi dati e restituirli – quantomeno – sotto forma di percentuale di presenza sul totale e, quindi, consentire l’emissione delle attestazioni corrispondenti solo se tale percentuale è superiore al minimo previsto per ogni corso.

Ma anche questo non è sufficiente. La piattaforma deve permettere il tracciamento e la certificazione dei test di verifica dell’apprendimento. Proseguiamo quindi con il requisito successivo.

3. “Permettere lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali dei discenti in modo sincrono con l’acquisizione degli elaborati da parte del docente e/o del tutor.

Lasciamo che siano le Linee guida stesse a spiegare meglio questo requisito. Successivamente si legge che “le verifiche dovranno essere svolte sempre in modalità sincrona e non differita, con possibilità di visualizzazione delle finestre dei discenti nel corso dello svolgimento”.

Il requisito è di semplice comprensione e si articola nei seguenti tre sotto-punti:

  1. I test devono essere eseguiti in “live”, cioè mentre la piattaforma sta monitorando e tracciando la presenza di ogni partecipante.
  2. Il docente e/o il tutor devono poter visualizzare le finestre dei discenti in corso di svolgimento: in altri termini, devono poter verificare che siano proprio loro a compilare il test autonomamente.
  3. I test dovranno essere inviati e verificati dal docente sempre in modalità “live”, in modo da evitare qualsiasi illecita manipolazione dei risultati quando il controllo d’aula è disattivo o, ancor peggio, quando il corso è concluso.

Riguardo a quest’ultimo punto, come deve avvenire la presentazione (o consegna) del test al docente?

Nel caso in cui la piattaforma abbia funzionalità (avanzate) di gestione delle verifiche queste vanno utilizzate pienamente in quanto garantiscono automaticamente la tracciabilità e la correttezza dello svolgimento delle verifiche.

Secondo il documento tecnico dell’INAIL, quindi, è preferibile utilizzare una piattaforma che consenta quanto segue:

– al docente: la somministrazione, in sincrono, dei test tramite una funzione specifica sulla base di modelli di verifica precedentemente preparati ed associati al corso

– ai partecipanti: la visualizzazione e la compilazione tramite specifici form, direttamente sul proprio dispositivo. 

In tempo reale, i risultati vengono restituiti al docente il quale potrà immediatamente procedere alla validazione in quanto sarà la piattaforma stessa a indicare risposte corrette/errate (in caso di risposte chiuse) e l’eventuale superamento.

Per quale motivo le Linee guida suggeriscono l’adozione di queste soluzioni tecnologiche?

Si eviteranno il tal modo farraginosi scambi di e-mail tra discente e docente, con ogni inevitabile difficoltà operativa che può essere immaginata in tali frangenti. 

Il testo non potrà essere certamente recapitato ai discenti in busta chiusa e sigillata, da aprire in occasione del corso. Sarà necessario allora inviare via posta elettronica (ad ogni partecipante) un documento in word o in pdf, o altro formato simile, modificabile. Ma sarà anche indispensabile che l’utente disponga di un software compatibile sul proprio dispositivo (ed attenzione, potrebbe anche essere uno smartphone). E poi ogni utente, una volta compilato il test, dovrà salvare il documento in modo corretto, non alterandolo inavvertitamente. Il test salvato dovrà essere inviato nuovamente per e-mail al docente.

Il tutto senza errori.

Si ricorda nuovamente, infatti, che i seguenti passaggi:

  • l’invio dei test ad ogni utente,
  • la compilazione a cura dei discenti
  • la conseguente correzione e validazione di nuovo da parte del docente 

anche qualora gli scambi avvengano per e-mail, devono esseri realizzati in tempo reale: durante la sessione del corso e con i controlli attivi.

La scarsa alfabetizzazione informatica, le possibili incompatibilità di formato, l’indisponibilità di software adatti su dispositivi mobili, nonché molte altre circostanze simili rendono decisamente elevato il livello di rischio di una operazione gestita in questa modalità.

Con la concreta possibilità di invalidare il corso. 

Facciamo un esempio pratico. Come ormai appare chiaro, ogni dato di un evento formativo in FAD sincrona viene registrato e potrà essere oggetto di verifica ex post. L’ingresso, l’uscita e la presenza di un discente vengono registrate e riportate in un elenco di log.

In questo contesto, un test inviato per e-mail successivamente alla chiusura di un’aula (per qualsiasi motivo, per quanto esso possa essere plausibile), genera una anomalia tracciata. L’orario di invio di tale e-mail verrà registrata dal server di posta, e risulterà successivo all’orario di uscita dell’utente dall’aula. Questo dato anomalo sarà facilmente e immediatamente riscontrabile in caso di qualsiasi controllo di conformità, in particolare a seguito di accertamenti da parte degli enti preposti o degli Organi di Vigilanza.

Ecco perché le Linee Guida INAIL suggeriscono l’impiego di piattaforme dotate di “funzionalità avanzate” di gestione delle verifiche.

Funzionalità che, tra l’altro, riducono sensibilmente il volume dei controlli e degli interventi umani per ognuno dei requisiti sopra descritti (a cura dei tutor), consentendo una netta ottimizzazione dei costi di gestione del personale, da aggiungere al costo della docenza, che altrimenti dovrà essere occupato in attività a basso valore aggiunto per tutta la durata del corso (come controllare per tutta la durata del corso che le webcam siano accese, che i discenti siano presenti, che gli invii dei test via email siano avvenuti correttamente, e via dicendo).

C. Ulteriori requisiti di base

Di seguito si riportano ulteriori requisiti. Non entreremo nel dettaglio tecnico per ciascuno di essi, in quanto si tratta di features abbastanza note, tipiche dei sistemi di videoconferenza che siamo già abituati ad impiegare.

La piattaforma dovrà:

  • consentire la creazione di classi virtuali con possibilità di suddivisione in sottogruppi separati (breakout rooms) per lo svolgimento di eventuali esercitazioni di gruppo
  • permettere la visualizzazione, tramite finestre, dei discenti in modo da facilitare l’interazione tra docenti e discenti e tra discenti e discenti, e di verificare da parte del docente e/o del tutor la presenza effettiva dei singoli discenti. 
  • consentire l’interazione sincrona tra docente e discenti, permettendo ai discenti di intervenire in diretta su richiesta e al docente di sollecitare la partecipazione attiva con la possibilità di verificare in itinere le fasi di apprendimento 
  • consentire la proiezione delle presentazioni utilizzate dai docenti (slide, filmati, documenti etc.) e un’agevole visualizzazione delle stesse da parte dei discenti
  • contenere un’area di chat per consentire ai discenti di comunicare con il docente o il tutor o con gli altri discenti in alternativa o in integrazione alla comunicazione audio
  • permettere di verificare, gestire e modulare la qualità video e audio 

Infine, il testo delle Linee guida dispone che la piattaforma possa “permettere la disattivazione di utility e applicazioni non strettamente funzionali alla didattica (nel caso di piattaforma non esclusivamente dedicata alla didattica)

Ciò significa che qualora si decidesse comunque di impiegare una piattaforma non destinata alla didattica (ossia un comune sistema di videoconferenza), dovrà in ogni caso essere possibile attivare di default le sole utility strettamente necessarie alla formazione.

Ad esempio, alcune piattaforme integrano app, sfondi virtuali ed effetti che non hanno utilità né attinenza alcuna nell’ambito di un corso di formazione. Queste funzioni devono essere disattivate e rese indisponibili ai discenti. 

Considerazioni finali. In che direzione stiamo andando?

La direzione tracciata dalle ultime disposizioni di Legge (in ultimo la L. 215/2021) è quella di una forte stretta volta al garantire l’effettività della formazione:

  • l’istituzione del repertorio degli Organismi Paritetici
  • la regolamentazione della videoconferenza
  • l’introduzione dell’obbligo della verifica dell’efficacia della formazione

e altro che, con tutta probabilità, sarà incluso nell’Accordo Stato Regioni.

Ma ci potrebbe anche essere dell’altro.

Non è escluso, a parere di chi scrive, un futuro allineamento totale o parziale alle procedure già in vigore in alcune Regioni, come in Sicilia (attraverso il DASOE).

In tale ipotesi, a titolo di esempio, sarebbe addirittura necessario:

  • accreditarsi come Ente o come Organismo ope legis in base alla propria rappresentatività comparativa, risultando autorizzati a erogare formazione solo nei settori di sostanziale pertinenza contrattuale
  • far verificare preventivamente, ai fini dell’approvazione, le proprie piattaforme di formazione in FAD sincrona e asincrona
  • comunicare preventivamente alle ASL, ATS o SPRESAL che dir si voglia l’avvio di ogni attività formativa

Ma al di là di ogni considerazione sugli scenari possibili, la posizione delle istituzioni preposte alla regolamentazione ed al controllo della formazione è già molto chiara.

La formazione deve essere “fatta”. Bene e per intero.

Sia essa in videoconferenza (FAD sincrona), in e-learning asincrono o in aula.

Anzi, grazie al tracciamento, da un punto di vista strettamente tecnico-informatico la Formazione a Distanza è certamente più garantista, in questo senso, rispetto all’aula.

Per cui “la pacchia è finita”. Ossia l’impunità di chi ha lucrato per anni sulla formazione, vendendo attestati con poco o alcun valore, ignorando i tempi, i modi e i livelli qualitativi non solo giuridicamente richiesti, ma anche eticamente dovuti.

In questo contesto, per chi invece affronta il mercato con correttezza, l’adozione di specifiche misure di regolamentazione della videoconferenza non dovrebbe che essere considerata come un’opportunità. Ed è decisamente una buona notizia.

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