Molti tra noi, a motivo delle restrizioni della recente pandemia di Covid-19, hanno familiarizzato con i termini “fad sincrona” e “fad asincrona”. Gli istituti scolastici si soni dotate di piattaforme di condivisione dei materiali didattici, in molti casi già esistenti, ma fino ad allora poco impiegate. Tra i vari tools erano comparse le lezioni in “aula virtuale” e le “lezioni asincrone”.
L’aula virtuale altro non era che una videoconferenza tra insegnante e studenti della classe. Le lezioni asincrone, frequentemente, si limitavano invece all’upload di materiale didattico (nella migliore delle ipotesi una presentazione in PowerPoint) che gli studenti dovevano studiare in totale autonomia.
Ma è di questo che si tratta veramente?
Più o meno. Diamo qualche definizione più precisa, anche perché nel momento in cui si applicano queste modalità alla sicurezza sul lavoro, è necessario garantire a ciascuna di esse specifiche ed ulteriori caratteristiche di conformità che saranno approfondite in successivi articoli.
FAD (Formazione a Distanza) sincrona
Il termine “sincrono” è riferito a più eventi diversi che avvengono in contemporanea.
Pertanto, benché ognuno tramite il proprio dispositivo ed in luoghi differenti e geograficamente distanti, nella formazione sincrona il docente e i discenti sono presenti nello stesso momento e, potenzialmente, possono interagire tra loro in tempo reale.
Ad oggi esistono due tipi di fad sincrona:
• Il webinar
• L’aula virtuale.
Il webinar
Il webinar è l’equivalente online di un seminario generalmente aperto a molte persone contemporaneamente. Durante il webinar il numero dei partecipanti o la carenza di strumenti forniti dalla piattaforma impiegata limita fortemente, o impedisce totalmente, l’interazione tra docente e discenti e, soprattutto, tra discente e discente.
Nel webinar, concretamente, la modalità formativa impiegata è del tipo “uno a molti”. Su questo punto appare utile sottolineare nuovamente, ai fini della corretta applicazione delle norme che approfondiremo nei capitoli successivi, che si sta partecipando ad un webinar non solo quando vi sono molti partecipanti, ma anche quando non è possibile avere un’agevole interazione tra discenti.
Ne consegue che, relativamente alla Sicurezza sul Lavoro, i corsi erogabili in questa modalità sono solo quelli equivalenti – appunto – ai seminari. Ad esempio quelli di aggiornamento per RSPP/ASPP indicati dal punto 9 dell’Accordo Stato Regioni 7/7/2016: “L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo”.
Per una completa disamina dei corsi erogabili nelle varie modalità si veda il capitolo XX.
Attenzione però!
Un webinar senza nessun tipo di autenticazione dei partecipanti, del tracciamento delle loro presenze e delle attività in piattaforma non è molto diverso dall’assistere passivamente ad una trasmissione radiofonica o televisiva: non si ha nessun feedback e certamente non è sufficiente a garantire il successo dell’attività formativa.
Resta quindi da chiarire un aspetto molto importante ai fini della dimostrabilità dell’avvenuta formazione: il tracciamento.
È richiesta una qualche forma di registrazione dell’avvenuta attività formativa a fronte del rilascio di attestati di frequenza?
Certamente. Qualora, come nell’ambito della sicurezza sul lavoro, la partecipazione al corso erogato in modalità e-learning è finalizzata al rilascio di un attestato valido ai sensi di legge, esistono specifici requisiti che la piattaforma deve garantire (si vedano l’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni 7/7/2016 per l’e-learning asincrono, le circolari Anpal 28/12/2020 e Vigili del Fuoco 14/12/2020).
L’aula virtuale
L’aula virtuale è un surrogato dell’aula fisica.
Questo perché, oltre ad essere aperta ad un numero ristretto di discenti, viene garantita l’interazione Docente-Discenti e Discenti-Discenti.
In altri termini, la modalità formativa impiegata è del tipo “molti a molti”.
Benché l’ambiente sia molto più controllato da parte del docente, in un’aula virtuale non è certo possibile raccogliere firme su registri cartacei di presenza. Anche qui vale la domanda posta precedentemente: che tipo di tracciamento deve essere garantito? Ed anche qui rimandiamo al capitolo XX.
FAD (Formazione a Distanza) asincrona
Il termine “asincrono” è riferito ad eventi che non avvengono in contemporanea. Il discente può accedere al materiale didattico dove e quando vuole, secondo tempi da lui definiti. È lui a scegliere il ritmo con cui avanzare nello studio delle lezioni, coerentemente con il livello di interiorizzazione di ogni singolo modulo formativo. In base al tipo di strumenti di cui la piattaforma dispone lo studente può far parte di una comunità di apprendimento con la quale può interagire o meno. Tutto ciò in modalità asincrona rispetto al docente o al tutor (figure in alcuni casi definite da leggi specifiche, legate alla natura dei corsi erogati come ad esempio quelli relativi alla sicurezza sul lavoro),
Nel primo caso la modalità sarà del tipo “uno a uno”, in quanto il discente – nella migliore delle ipotesi – ha momenti di feedback con il solo docente/tutor e su sua richiesta.
Nel secondo caso la modalità sarà del tipo “molti a molti”, in quanto la progettazione della piattaforma consente la creazione di una comunità di scambio tra partecipanti, moderata dai tutor o dal docente.
Sulla base della normativa vigente e dell’attuale stato di avanzamento scientifico e tecnologico, è chiaro che l’e-learning asincrono è quello del tipo “molti a molti”.
Come Kattedra risolve il problema della regolamentazione?
Alla luce della normativa, appare chiaro che deve essere la piattaforma (e non il formatore, né il tutor) a monitorare e certificare la presenza, la continuità e la progressività dell’utente. Questo vale sia per la formazione sincrona che per la formazione asincrona.
Sempre la piattaforma deve avere strumenti di interfaccia che permettano di verificare in tempo reale l’andamento di ogni singola sottoscrizione e rilasciare report che consentano al formatore di poter attestare che ciascun corso sia stato realmente svolto in ogni sua parte e che sia stato efficace in termini di apprendimento.
A tale scopo Kattedra si basa su una tecnologia proprietaria, denominata M.E.L.T.S. (Multimedia E-Learning Tracking System), implementata nel corso di anni di sviluppo.
Per citarne solo alcune delle molteplici caratteristiche, nella formazione asincrona tale sistema impedisce all’utente di avanzare nel corso senza aver prima terminato ogni sezione formativa precedente, restituendo in tempo reale al tutor un resoconto sul comportamento dell’utente stesso in piattaforma (si veda, ad esempio, il sistema Tutor Analytics in figura 1, che traccia il livello di partecipazione nei moduli video da parte di un singolo utente nell’ambito di una sezione formativa).
Pertanto, in modo totalmente automatico, non solo la piattaforma impedisce all’utente di avanzare impropriamente quando questo non dovrebbe essere consentito, ma consente di verificarne anche il comportamento. Esattamente come in un’aula fisica.
Nella formazione sincrona, invece, Kattedra (al momento della scrittura del presente articolo), risulta essere l’unica piattaforma basata sul riconoscimento di parametri biometrici. Il partecipante viene autenticato con il proprio volto e, durante le attività formative, la piattaforma stessa lo riconosce e ne traccia la presenza. Qualora dovesse allontanarsi, il sistema ne interrompe il tracciamento e fornisce un alert al docente. In ogni caso il sistema restituirà un report delle attività formative per ogni discente e indicherà il rispetto dei parametri di conformità definiti per un determinato tipo di corso ai fini della possibilità di rilascio dell’attestato corrispondente.